(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 19 dell'11 maggio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 dello Statuto; 
  Vista  la  direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno; 
  Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per  la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime)
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e,
in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); 
  Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112) e, in particolare, l'articolo 27, comma 3; 
  Visto il parere  favorevole,  con  raccomandazioni,  del  Consiglio
delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 aprile 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre  2015,  n.  82
(Disposizioni di  carattere  finanziario.  Collegato  alla  legge  di
stabilita' per l'anno 2016) prevede l'adozione, da parte della Giunta
regionale, di linee guida indirizzate ai comuni, da  adottarsi  entro
trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  per
l'applicazione  dell'articolo  3,  comma  4-bis,  del   decreto-legge
400/1993, convertito dalla legge 494/1993, concernente il rilascio di
concessioni demaniali marittime di durata superiore  a  sei  anni  ed
inferiore a venti anni, in ragione  dell'entita'  e  della  rilevanza
economica delle opere  da  realizzare  e  sulla  base  dei  piani  di
utilizzazione delle aree  del  demanio  marittimo  predisposti  dalle
regioni; 
    2. La Regione Toscana, con l'approvazione della deliberazione  27
marzo 2015, n. 37  (Atto  di  integrazione  del  piano  di  indirizzo
territoriale «PIT» con valenza di piano  paesaggistico.  Approvazione
ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014,  n.
65  (Norme  per  il  governo  del  territorio),  ha  determinato  gli
indirizzi  di  riqualificazione  ambientale   e   di   valorizzazione
paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con  gli  elementi
di valore  individuati  negli  stessi  atti  di  pianificazione,  con
particolare riferimento alle  schede  dei  sistemi  costieri  e  alle
schede d'ambito; 
    3. L'intervento legislativo  e'  strumento  per  valorizzare  gli
elementi che caratterizzano il paesaggio e la  fruizione  sostenibile
della  costa  attraverso  la  qualificazione  dell'offerta  turistico
balneare, nonche' per salvaguardare la gestione diretta delle imprese
operanti in  ambiti  demaniali  marittimi  quale  ulteriore  elemento
identitario e caratterizzante del sistema  turistico  balneare  della
coste della Toscana; 
    4. L'intervento legislativo  si  rende  altresi'  necessario  per
garantire, nell'ambito delle procedure amministrative  di  competenza
dei comuni, il rispetto del principio di proporzionalita' che  impone
un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e liberta' di
stabilimento e la tutela degli investimenti; 
    5.  Considerata  l'imminente  apertura  della   stagione   estiva
balneare e la conseguente  necessita',  per  i  comuni,  di  ricevere
indicazioni tese ad uniformare in  tutta  la  Regione  l'applicazione
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  400/1993  convertito
dalla legge 494/1993, e'  necessario  disporre  l'entrata  in  vigore
della presente legge il giorno successivo alla data di  pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  La  presente  legge  detta  disposizioni   per   l'applicazione
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.
400  (Disposizioni  per  la  determinazione  dei  canoni  relativi  a
concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, al  fine  di  garantire  in  tutto  il
territorio regionale: 
    a) la valorizzazione del paesaggio e  degli  elementi  identitari
della  fascia  costiera  attraverso  la  qualificazione  dell'offerta
turistico-balneare; 
    b) adeguate ed omogenee condizioni  di  sviluppo  per  le  micro,
piccole e  medie  imprese  turistico-ricreative  operanti  in  ambito
demaniale marittimo.